Art. 56
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il riconoscimento, il mantenimento del riconoscimento, la sospensione, la revoca e la nuova concessione del riconoscimento degli stabilimenti di origine delle partite di volatili in cattività
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per il riconoscimento, il mantenimento del riconoscimento, la sospensione, la revoca e la nuova concessione del riconoscimento degli stabilimenti di origine delle partite di volatili in cattività
1. L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine come indicato all’ e che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato XIX:
a)
punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
b)
punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;
c)
punto 3, per quanto riguarda la conservazione della documentazione;
d)
punto 4, per quanto riguarda il personale;
e)
punto 5, per quanto riguarda lo stato sanitario.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti che sono sotto il controllo di un veterinario ufficiale dell’autorità competente del paese terzo o territorio, il quale:
a)
assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo;
b)
visita i locali dello stabilimento almeno una volta all’anno;
c)
controlla l’attività del veterinario dello stabilimento e l’attuazione del programma annuale di sorveglianza delle malattie;
d)
verifica che i risultati delle prove cliniche, post mortem e di laboratorio eseguite sugli animali non abbiano evidenziato alcun caso di influenza aviaria ad alta patogenicità, infezione da virus della malattia di Newcastle o clamidiosi aviare.
3. Il riconoscimento di uno stabilimento di volatili in cattività è sospeso o revocato se tale stabilimento non soddisfa più le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, o se vi è stata una modifica dell’uso e lo stabilimento non è più utilizzato esclusivamente per i volatili in cattività.
4. Il riconoscimento di uno stabilimento di volatili in cattività è sospeso quando all’autorità competente del paese terzo o territorio è stato notificato un sospetto di influenza aviaria ad alta patogenicità, infezione da virus della malattia di Newcastle o clamidiosi aviare e finché tale sospetto non sia stato ufficialmente escluso. In seguito alla notifica di un sospetto, sono adottate le misure necessarie per confermarlo o escluderlo e per evitare la diffusione della malattia conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
5. In caso di sospensione o revoca del riconoscimento di uno stabilimento, quest’ultimo è nuovamente riconosciuto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la malattia e la fonte di infezione sono state eradicate;
b)
si è proceduto a una pulizia e a una disinfezione adeguate negli stabilimenti precedentemente infetti;
c)
lo stabilimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.
6. L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se il paese terzo o il territorio di origine si sono impegnati a comunicare alla Commissione la sospensione, la revoca o la nuova concessione del riconoscimento di uno stabilimento.
Storico versioni
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