Art. 57
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività
L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite:
a)
non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;
b)
sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
c)
sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e del virus della malattia di Newcastle nel periodo compreso fra i sette e i 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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