Art. 55
Prescrizioni relative agli stabilimenti di origine delle partite di volatili in cattività
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative agli stabilimenti di origine delle partite di volatili in cattività
L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da uno stabilimento che soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)
è stato riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine come stabilimento che soddisfa le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui all’ e tale riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
b)
dispone di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, che è stato comunicato alla Commissione;
c)
il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento d’origine figurano in un elenco di stabilimenti redatto e pubblicato dalla Commissione;
d)
in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;
e)
in caso di psittacidi:
i)
la clamidiosi aviare non è stata confermata nello stabilimento nel periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione e, qualora la sua presenza nello stabilimento sia stata confermata nei sei mesi precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione, sono state applicate le seguenti misure:
—
i volatili infetti e quelli a rischio di infezione sono stati sottoposti a trattamento;
—
una volta completato il trattamento, i volatili sono risultati negativi alle prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare;
—
una volta completato il trattamento, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;
—
sono trascorsi almeno 60 giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al terzo trattino;
o
ii)
gli animali sono stati tenuti sotto controllo veterinario per i 45 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti a trattamento contro la clamidiosi aviare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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