Art. 52.tit_1
Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove dopo l’ingresso nell’Unione per le partite di ratiti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle
In vigore dal 30 gen 2020
Storico versioni
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