Art. 54
Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui sono trasportati i volatili in cattività
In vigore dal 30 gen 2020
Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui sono trasportati i volatili in cattività
L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se tali partite sono state trasportate in contenitori che, in aggiunta alle prescrizioni per i contenitori di cui all’, soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
sono chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
b)
recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di volatili di cui all’allegato XVI;
c)
sono utilizzati per la prima volta.
Storico versioni
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