Art. 54

Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui sono trasportati i volatili in cattività

In vigore dal 30 gen 2020
Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui sono trasportati i volatili in cattività L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se tali partite sono state trasportate in contenitori che, in aggiunta alle prescrizioni per i contenitori di cui all’, soddisfano le seguenti prescrizioni: a) sono chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; b) recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di volatili di cui all’allegato XVI; c) sono utilizzati per la prima volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui sono trasportati i volatili in cattività (Art. 54 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo