Art. 52

Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove dopo l’ingresso nell’Unione per le partite di ratiti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove dopo l’ingresso nell’Unione per le partite di ratiti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle L’autorità competente dello Stato membro di destinazione garantisce che, durante i periodi di cui all’, paragrafo 1, i ratiti riproduttori, i ratiti da reddito e i pulcini di un giorno di ratiti che sono entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle: a) siano sottoposti a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle effettuata dall’autorità competente su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun ratito; b) in caso di partite di ratiti destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, gli animali, in aggiunta alle prescrizioni di cui alla lettera a), siano sottoposti a una prova sierologica per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata dall’autorità competente su ciascun ratito; c) tutti i ratiti siano risultati negativi alle prove di cui alle lettere a) e b) prima di uscire dall’isolamento.
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Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove dopo l’ingresso nell’Unione per le partite di ratiti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle (Art. 52 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo