Art. 61
Obblighi delle autorità competenti dopo l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi delle autorità competenti dopo l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività
Dopo l’arrivo dei volatili in cattività nello stabilimento di quarantena di cui all’, l’autorità competente:
a)
procede a una verifica delle condizioni di quarantena, comprendente un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica dei volatili in cattività, almeno all’inizio e alla fine del periodo di quarantena;
b)
sottopone i volatili in cattività a prove per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’infezione da virus della malattia di Newcastle, conformemente alle procedure di esame, campionamento e prova di cui all’allegato XX.
Storico versioni
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