Art. 175
Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale intese a limitare le ripercussioni di malattie non elencate per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale intese a limitare le ripercussioni di malattie non elencate per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali
1. L’autorità competente degli Stati membri che hanno adottato misure nazionali contro malattie diverse dalle malattie elencate, come previsto all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429, adotta misure per prevenire l’introduzione di tali malattie non elencate mediante l’applicazione di prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l’ingresso, in tali Stati membri, zone o compartimenti dell’Unione, di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi.
2. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 autorizza l’ingresso nel proprio Stato membro di partite di animali acquatici di specie sensibili alle malattie di cui al paragrafo 1 solo se il paese terzo o territorio di origine non ha effettuato la vaccinazione contro tali malattie.
3. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 si assicura che gli animali acquatici delle specie di cui al paragrafo 2 introdotti in un paese terzo o un territorio di origine o in una loro zona o in un loro compartimento siano originari di un altro paese terzo, zona o compartimento che sono a loro volta indenni dalla malattia pertinente.
4. Le deroghe di cui agli si applicano agli animali acquatici e ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici di cui al paragrafo 2 e destinati a Stati membri che applicano misure nazionali contro le malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. La manipolazione, dopo l’ingresso nell’Unione, degli animali acquatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dei prodotti ottenuti da tali animali avviene conformemente alle condizioni di cui all’.
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