Art. 176

Prescrizioni relative al transito nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al transito nell’Unione 1.   Le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che non sono originarie dell’Unione, ma vi transitano, e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione sono autorizzate a transitare nell’Unione solo se: a) soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione stabilite nelle parti da I a V; o b) sono oggetto di condizioni specifiche, che l’Unione ha espressamente assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla zona di origine elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, al fine di ridurre tutti i potenziali rischi per la sanità animale connessi a tali movimenti. 2.   Le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona sono autorizzate a rientrare nell’Unione solo se soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l’ingresso nell’Unione delle categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione stabilite nelle parti da I a V, tranne qualora siano oggetto: a) delle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 177 a 182; o b) di condizioni specifiche, che l’Unione ha espressamente assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla zona di transito elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, al fine di ridurre tutti i potenziali rischi per la sanità animale connessi a tali movimenti. 3.   Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono stabilite e assegnate al paese terzo, al territorio o alla loro zona sulla base di una valutazione del rischio e tenendo conto dei seguenti elementi: a) i criteri di cui all’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429; b) le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati al transito e i relativi rischi per la sanità animale; c) le limitazioni geografiche; d) le rotte commerciali stabilite; e) altri fattori pertinenti.
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Prescrizioni relative al transito nell’Unione (Art. 176 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo