Art. 176
Prescrizioni relative al transito nell’Unione
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al transito nell’Unione
1. Le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che non sono originarie dell’Unione, ma vi transitano, e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione sono autorizzate a transitare nell’Unione solo se:
a)
soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione stabilite nelle parti da I a V; o
b)
sono oggetto di condizioni specifiche, che l’Unione ha espressamente assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla zona di origine elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, al fine di ridurre tutti i potenziali rischi per la sanità animale connessi a tali movimenti.
2. Le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona sono autorizzate a rientrare nell’Unione solo se soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l’ingresso nell’Unione delle categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione stabilite nelle parti da I a V, tranne qualora siano oggetto:
a)
delle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 177 a 182;
o
b)
di condizioni specifiche, che l’Unione ha espressamente assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla zona di transito elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, al fine di ridurre tutti i potenziali rischi per la sanità animale connessi a tali movimenti.
3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono stabilite e assegnate al paese terzo, al territorio o alla loro zona sulla base di una valutazione del rischio e tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
i criteri di cui all’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429;
b)
le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati al transito e i relativi rischi per la sanità animale;
c)
le limitazioni geografiche;
d)
le rotte commerciali stabilite;
e)
altri fattori pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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