Art. 172

Deroghe per determinate categorie di animali acquatici delle specie elencate

In vigore dal 30 gen 2020
Deroghe per determinate categorie di animali acquatici delle specie elencate In deroga all’, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano alle seguenti categorie di animali acquatici: a) gli animali acquatici destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie dove saranno trasformati per il consumo umano; b) gli animali acquatici da utilizzare a fini di ricerca destinati a stabilimenti confinati che sono stati riconosciuti a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione; c) gli animali acquatici selvatici diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo, purché siano stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto a tal fine dall’autorità competente: i) nel paese terzo di origine; o ii) nell’Unione; d) i molluschi o i crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; e) i molluschi o i crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; f) i molluschi bivalvi o i crostacei vivi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
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Deroghe per determinate categorie di animali acquatici delle specie elencate (Art. 172 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo