Art. 170

Prescrizioni relative al paese terzo o territorio di origine, loro zona o loro compartimento e allo stabilimento di origine

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al paese terzo o territorio di origine, loro zona o loro compartimento e allo stabilimento di origine 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi è consentito solo se gli animali acquatici e i prodotti di origine animale di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) devono essere indenni dalle seguenti malattie elencate: i) malattie di categoria A e malattie di categoria B degli animali acquatici; ii) le pertinenti malattie di categoria C se gli animali acquatici o i prodotti di origine animale sono destinati a Stati membri, zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie specifiche; iii) malattie di categoria C in tutti i casi in cui gli animali acquatici sono destinati al rilascio in natura; iv) se gli Stati membri di destinazione hanno adottato le misure nazionali di cui all’ del presente regolamento, gli animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX devono essere inoltre originari di paesi terzi, territori, zone o compartimenti indenni dalle malattie di cui al suddetto allegato; b) tutti gli animali acquatici delle specie elencate entrati nel paese terzo, nel territorio, nella zona o nel compartimento che esportano nell’Unione devono essere originari di un altro paese terzo o territorio, loro zona o loro compartimento indenni dalle malattie di cui alla lettera a); c) nel paese terzo o territorio di origine gli animali acquatici delle specie elencate non sono stati vaccinati contro le malattie di categoria A, di categoria B o, ove pertinente, di categoria C. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi è consentito solo se gli animali di acquacoltura e i prodotti di origine animale di tali partite provengono da uno stabilimento che è: a) registrato conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui alla parte IV, titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429; o b) riconosciuto conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui alla parte IV, titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/429 e alla parte II, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (23).
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Prescrizioni relative al paese terzo o territorio di origine, loro zona o loro compartimento e allo stabilimento di origine (Art. 170 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo