Art. 169

Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici è consentito solo se gli animali acquatici di tali partite sono identificati mediante un’etichetta leggibile all’esterno del contenitore o, se trasportati su una barca vivaio, mediante una voce nel manifesto di carico che faccia riferimento al certificato sanitario che è stato rilasciato per la partita in questione. 2.   L’etichetta leggibile di cui al paragrafo 1 contiene inoltre almeno le seguenti informazioni: a) il numero di contenitori presenti nella partita; b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore; c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti; d) lo scopo cui sono destinati. 3.   I prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione, ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, soddisfano le seguenti prescrizioni: a) devono essere identificati mediante un’etichetta leggibile all’esterno del contenitore, che faccia riferimento al certificato che è stato rilasciato per la partita in questione; b) l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi: i) pesci destinati al consumo umano nell’Unione europea; ii) molluschi destinati al consumo umano nell’Unione europea; iii) crostacei destinati al consumo umano nell’Unione europea.
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Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura (Art. 169 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo