Art. 168

Trasporto degli animali acquatici su nave

In vigore dal 30 gen 2020
Trasporto degli animali acquatici su nave Se la spedizione nell’Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all’ possono entrare nell’Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell’arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni: a) il porto di partenza nel paese terzo o territorio; b) il porto di arrivo nell’Unione; c) i porti di scalo, qualora la nave abbia fatto scalo in porti al di fuori del paese terzo o territorio di origine o della loro zona; d) la conferma della conformità della partita di animali acquatici alle prescrizioni pertinenti di cui all’ per tutta la durata del viaggio dal porto di partenza nel paese terzo o territorio al porto di arrivo nell’Unione.
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Trasporto degli animali acquatici su nave (Art. 168 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo