Art. 166
Ispezione degli animali acquatici prima della spedizione
In vigore dal 30 gen 2020
Ispezione degli animali acquatici prima della spedizione
L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici diversi da quelli di cui all’, lettere d), e) ed f), è consentito solo se tali animali acquatici sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di esportazione, loro zona o loro compartimento, nelle 72 ore precedenti il momento del carico per la spedizione della partita nell’Unione, al fine di individuare sintomi di malattie e casi anormali di mortalità.
Storico versioni
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