Art. 165
Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i prodotti di origine animale destinati ad uso personale originari di determinati paesi terzi o territori o loro zone
In vigore dal 30 gen 2020
Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i prodotti di origine animale destinati ad uso personale originari di determinati paesi terzi o territori o loro zone
1. In deroga alle prescrizioni di cui alla parte I, articoli da 3 a 10, ad eccezione dell’, lettera a), punto i), e alle prescrizioni di cui agli articoli da 120 a 163, l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali prodotti sono destinati ad uso personale e sono originari di paesi terzi o territori elencati per l’ingresso nell’Unione di quantitativi specifici di prodotti di origine animale destinati ad uso personale in base ad accordi specifici con l’Unione sul commercio di prodotti agricoli.
2. Il quantitativo specifico cumulato che una persona è autorizzata ad introdurre nell’Unione non deve superare il quantitativo massimo stabilito nell’elenco per il paese terzo o il territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-165