Art. 164

Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale e prescrizioni supplementari per l’ingresso di latte per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali destinati ad uso personale

In vigore dal 30 gen 2020
Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale e prescrizioni supplementari per l’ingresso di latte per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali destinati ad uso personale In deroga alle prescrizioni di cui alla parte I, articoli da 3 a 10, e di cui agli articoli da 120 a 163, l’ingresso nell’Unione di partite di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici contenenti prodotti di origine animale non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali prodotti: a) sono destinati ad uso personale; b) non superano un quantitativo cumulato di due chilogrammi per persona; c) non richiedono di essere refrigerati prima dell’apertura; d) sono prodotti di marca imballati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e) mantengono la confezione intatta, salvo utilizzazione in corso.
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Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale e prescrizioni supplementari per l’ingresso di latte per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali destinati ad uso personale (Art. 164 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo