Art. 163
Prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti
In vigore dal 30 gen 2020
Prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti composti contenenti esclusivamente prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti è consentito solo se i prodotti lattiero-caseari o gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente e se:
a)
sono stati sottoposti a un trattamento almeno equivalente ai seguenti trattamenti:
i)
i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato XXVII, colonna B;
ii)
ai trattamenti di riduzione dei rischi per gli ovoprodotti di cui all’allegato XXVIII;
b)
in deroga all’, primo comma, lettera c), punto i), sono accompagnati da una dichiarazione dell’operatore del paese terzo o del territorio di origine dei prodotti composti, attestante che i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi di cui alla lettera a).
Storico versioni
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