Art. 161
Stabilimento di origine delle uova
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine delle uova
L’ingresso nell’Unione di partite di ovoprodotti è consentito solo se gli ovoprodotti di tali partite sono stati trasformati a partire da uova originarie di stabilimenti:
a)
in cui, nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;
b)
attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:
i)
non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova; o
ii)
nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova si è verificato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità e l’ovoprodotto è stato sottoposto a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi per gli ovoprodotti di cui all’allegato XXVIII, punto 1;
c)
attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:
i)
non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova; o
ii)
nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova si è verificato un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle e l’ovoprodotto è stato sottoposto a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi per gli ovoprodotti di cui all’allegato XXVIII, punto 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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