Art. 160
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda gli ovoprodotti
In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda gli ovoprodotti
L’ingresso nell’Unione di partite di ovoprodotti è consentito solo se gli ovoprodotti di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona che applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni stabilite:
a)
nell’allegato II del presente regolamento;
o
b)
nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
Storico versioni
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