Art. 158
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le uova
In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le uova
L’ingresso nell’Unione di partite di uova è consentito solo se le uova di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni stabilite:
a)
nell’allegato II del presente regolamento;
o
b)
nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
Storico versioni
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