Art. 156

Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

In vigore dal 30 gen 2020
Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto dalle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius; b) il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari era conforme alle pertinenti prescrizioni generali per l’ingresso nell’Unione di cui agli articoli da 3 a 10 e alle prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di latte crudo di cui all’ e all’ e quindi idoneo all’ingresso nell’Unione ed era originario di uno dei seguenti: i) del paese terzo o del territorio o della zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati; ii) di un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati e che sono autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo; o iii) di uno Stato membro.
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Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi (Art. 156 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo