Art. 154
Animali da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro
In vigore dal 30 gen 2020
Animali da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro
1. L’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro è consentito solo se il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro di tali partite sono stati ottenuti da animali delle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis o Camelus dromedarius.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro è consentito solo se il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro di tali partite sono stati ottenuti da animali che hanno rispettato, prima della data di mungitura, un periodo continuativo di permanenza di almeno tre mesi nel paese terzo o nel territorio in cui avviene la mungitura o nella loro zona.
Storico versioni
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