Art. 152

Prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di budelli

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di budelli L’ingresso nell’Unione di partite di budelli che non soddisfano le prescrizioni di cui all’ è consentito solo se tali budelli sono stati sottoposti ai seguenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI, parte 2: a) trattamenti «Budelli 1» o «Budelli 2», se le vesciche e gli intestini utilizzati per la trasformazione dei budelli provengono da bovini, ovini, caprini o suini detenuti; b) trattamenti «Budelli 3», «Budelli 4» o «Budelli 5», se le vesciche e gli intestini utilizzati per la trasformazione dei budelli provengono da animali di specie diverse da quelle di cui alla lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-152

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di budelli (Art. 152 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo