Art. 152
Prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di budelli
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di budelli
L’ingresso nell’Unione di partite di budelli che non soddisfano le prescrizioni di cui all’ è consentito solo se tali budelli sono stati sottoposti ai seguenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI, parte 2:
a)
trattamenti «Budelli 1» o «Budelli 2», se le vesciche e gli intestini utilizzati per la trasformazione dei budelli provengono da bovini, ovini, caprini o suini detenuti;
b)
trattamenti «Budelli 3», «Budelli 4» o «Budelli 5», se le vesciche e gli intestini utilizzati per la trasformazione dei budelli provengono da animali di specie diverse da quelle di cui alla lettera a).
Storico versioni
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