Art. 150
Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato I, pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne, nei 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione.
Storico versioni
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