Art. 149
Prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi
In vigore dal 30 gen 2020
Prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi
1. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che non soddisfano le prescrizioni di cui all’ è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI, espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo o territorio di origine del prodotto a base di carne o alla loro zona conformemente all’, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie:
a)
del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato;
b)
di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati, autorizzati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti;
c)
di uno Stato membro.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi «B», conformemente all’allegato XXVI, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona:
a)
diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato ottenuto;
b)
elencati a loro volta per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti, soggetti a un trattamento di riduzione dei rischi espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona in questione e alle specie pertinenti conformemente all’.
3. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi «D», conformemente all’allegato XXVI, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona:
a)
elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame;
b)
in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle.
4. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di più specie di animali provenienti dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui è stato trasformato il prodotto a base di carne è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti ai trattamenti di riduzione dei rischi più rigorosi assegnati, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, conformemente all’, per le diverse specie di animali di origine, se la miscelazione delle carni fresche avviene prima della trasformazione finale del prodotto a base di carne; o
b)
i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, conformemente all’, per ciascuna delle diverse specie di animali di origine, se la miscelazione dei prodotti a base di carne avviene dopo la trasformazione di ciascuno dei loro ingredienti.
5. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di più specie di animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui è stato trasformato il prodotto a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2.
Storico versioni
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