Art. 151
Ingresso in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione
In vigore dal 30 gen 2020
Ingresso in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne di pollame destinate a uno Stato membro o a un suo territorio aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se tali prodotti sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data della macellazione.
Storico versioni
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