Art. 148
Prodotti a base di carne non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi
In vigore dal 30 gen 2020
Prodotti a base di carne non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi
L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito se i prodotti a base di carne di tali partite non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all’allegato XXVI solo se:
a)
il paese terzo o territorio di origine o la loro zona sono elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti, e per l’ingresso nell’Unione di queste carni fresche non sono richieste condizioni specifiche conformemente alla parte IV, titolo 1, capi 1 e 2;
b)
le carni fresche utilizzate per la trasformazione del prodotto a base di carne erano conformi a tutte le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di carni fresche e quindi idonee all’ingresso nell’Unione ed erano originarie:
i)
del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato;
ii)
di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti;
iii)
di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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