Art. 148

Prodotti a base di carne non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

In vigore dal 30 gen 2020
Prodotti a base di carne non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito se i prodotti a base di carne di tali partite non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all’allegato XXVI solo se: a) il paese terzo o territorio di origine o la loro zona sono elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti, e per l’ingresso nell’Unione di queste carni fresche non sono richieste condizioni specifiche conformemente alla parte IV, titolo 1, capi 1 e 2; b) le carni fresche utilizzate per la trasformazione del prodotto a base di carne erano conformi a tutte le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di carni fresche e quindi idonee all’ingresso nell’Unione ed erano originarie: i) del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato; ii) di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti; iii) di uno Stato membro.
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Prodotti a base di carne non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi (Art. 148 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo