Art. 146
Stabilimento di origine delle carni fresche di selvaggina da penna
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine delle carni fresche di selvaggina da penna
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di selvaggina da penna è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un centro di lavorazione della selvaggina:
a)
che, al momento della tolettatura, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale;
b)
attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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