Art. 145

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di selvaggina da penna

In vigore dal 30 gen 2020
Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di selvaggina da penna L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di selvaggina da penna è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi prima della data di spedizione della partita nell’Unione e tale programma di sorveglianza è conforme alle prescrizioni stabilite: i) nell’allegato II del presente regolamento; o ii) nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); b) in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data dell’abbattimento.
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Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda le carni fresche di selvaggina da penna (Art. 145 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo