Art. 149 · Prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

Art. 149

Prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

In vigore dal 30 gen 2020
Prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che non soddisfano le prescrizioni di cui all’ è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVI, espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo o territorio di origine del prodotto a base di carne o alla loro zona conformemente all’, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie: a) del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato; b) di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati, autorizzati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie pertinenti; c) di uno Stato membro. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi «B», conformemente all’allegato XXVI, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona: a) diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato ottenuto; b) elencati a loro volta per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti, soggetti a un trattamento di riduzione dei rischi espressamente assegnato dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona in questione e alle specie pertinenti conformemente all’. 3.   L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi «D», conformemente all’allegato XXVI, se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona: a) elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame; b) in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle. 4.   L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di più specie di animali provenienti dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui è stato trasformato il prodotto a base di carne è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni: a) i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti ai trattamenti di riduzione dei rischi più rigorosi assegnati, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, conformemente all’, per le diverse specie di animali di origine, se la miscelazione delle carni fresche avviene prima della trasformazione finale del prodotto a base di carne; o b) i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi assegnato, nell’elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona, conformemente all’, per ciascuna delle diverse specie di animali di origine, se la miscelazione dei prodotti a base di carne avviene dopo la trasformazione di ciascuno dei loro ingredienti. 5.   L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne che sono stati trasformati a partire da carni fresche di più specie di animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona in cui è stato trasformato il prodotto a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2.
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