Art. 159
Stabilimento di origine delle uova
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine delle uova
L’ingresso nell’Unione di partite di uova è consentito solo se le uova di tali partite sono originarie di uno stabilimento che soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)
durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino alla data di rilascio del certificato per l’ingresso nell’Unione non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e
b)
attorno allo stabilimento in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino alla data di rilascio del certificato per l’ingresso nell’Unione.
Storico versioni
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