Art. 171

Specie vettrici

In vigore dal 30 gen 2020
Specie vettrici 1.   Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori di tali malattie soltanto alle condizioni di cui all’allegato XXX. 2.   Al loro ingresso nell’Unione i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella colonna 4 della tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 non sono considerati vettori delle malattie elencate in tale allegato.
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Specie vettrici (Art. 171 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo