Art. 171
Specie vettrici
In vigore dal 30 gen 2020
Specie vettrici
1. Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori di tali malattie soltanto alle condizioni di cui all’allegato XXX.
2. Al loro ingresso nell’Unione i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella colonna 4 della tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 non sono considerati vettori delle malattie elencate in tale allegato.
Storico versioni
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