Art. 173
Deroghe per determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi
In vigore dal 30 gen 2020
Deroghe per determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi
In deroga all’, paragrafo 1, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano ai seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi:
a)
prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie dove saranno trasformati per il consumo umano;
b)
pesci destinati al consumo umano, macellati ed eviscerati prima della spedizione nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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