Art. 174
Manipolazione di animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l’ingresso nell’Unione
In vigore dal 30 gen 2020
Manipolazione di animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l’ingresso nell’Unione
1. Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi devono essere:
a)
trasportate direttamente al luogo di destinazione nell’Unione;
b)
manipolate correttamente per garantire che le acque naturali non siano contaminate.
2. Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che sono entrati nell’Unione non possono essere rilasciati dall’operatore né altrimenti immersi nelle acque naturali dell’Unione, se non sono autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro in cui avviene tale rilascio o tale immersione.
3. L’autorità competente dello Stato membro può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo se il rilascio o l’immersione nelle acque naturali non compromettono lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di rilascio e, in ogni caso, il rilascio in natura deve essere conforme a quanto disposto all’, lettera a), punto iii).
4. L’acqua di trasporto delle partite di animali acquatici è manipolata correttamente dall’operatore in modo da evitare la contaminazione delle acque naturali nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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