Art. 177
Prescrizioni supplementari per l’ingresso di cavalli registrati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo un’esportazione temporanea in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni supplementari per l’ingresso di cavalli registrati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo un’esportazione temporanea in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri
1. L’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati esportati temporaneamente da uno Stato membro in paesi terzi, territori o loro zone elencati per l’ingresso di equini nell’Unione è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni supplementari:
a)
i cavalli sono rimasti al di fuori dell’Unione per un periodo, non superiore a 90 giorni, specificato dalla Commissione per i diversi fini;
b)
sono stati tenuti in isolamento nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona, tranne nel corso di corse, competizioni o manifestazioni culturali e delle attività correlate (compresi l’addestramento, il riscaldamento e la presentazione);
c)
sono stati tenuti solo in paesi terzi, territori o loro zone appartenenti allo stesso gruppo sanitario cui è assegnato il paese terzo o territorio di spedizione verso l’Unione, conformemente alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XI, parte B, e sono stati spostati nel paese terzo o territorio o direttamente nella zona di spedizione a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili se fossero stati spostati direttamente nell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea in paesi terzi, territori o loro zone appartenenti a più di un gruppo sanitario è autorizzato in caso di cavalli registrati che hanno partecipato esclusivamente a corse o competizioni specifiche di alto livello.
Storico versioni
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