Art. 178
Prescrizioni speciali per l’ingresso di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni speciali per l’ingresso di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo
1. La reintroduzione nell’Unione di partite di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
il paese terzo o il territorio che hanno negato l’ingresso sono un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione della specie e categoria di animali che fanno ritorno;
b)
gli animali di cui alla lettera a) non sono transitati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi da quelli di cui alla lettera a);
c)
gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:
i)
il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro — o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
ii)
uno dei seguenti documenti:
—
una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato e, se del caso, confermi che sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera d);
o
—
in caso di partite sigillate con un sigillo originale intatto, una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita attestante che il trasporto è avvenuto conformemente alla lettera d), punto ii), e, ove richiesto, alla lettera d), punto iii);
iii)
una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno;
d)
qualora gli animali siano stati scaricati nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona, l’autorità competente del paese terzo o territorio certifica quanto segue:
i)
ha autorizzato e sorvegliato lo scarico degli animali direttamente in strutture idonee al loro isolamento e alla loro manipolazione temporanea presso i locali del posto di controllo frontaliero del paese terzo o territorio;
ii)
sono state adottate misure efficaci per evitare contatti diretti o indiretti tra gli animali della partita e altri animali;
iii)
se necessario, è stata garantita una protezione efficace contro i vettori delle pertinenti malattie animali.
2. Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
Storico versioni
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