Art. 178

Prescrizioni speciali per l’ingresso di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni speciali per l’ingresso di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo 1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) il paese terzo o il territorio che hanno negato l’ingresso sono un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione della specie e categoria di animali che fanno ritorno; b) gli animali di cui alla lettera a) non sono transitati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi da quelli di cui alla lettera a); c) gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti: i) il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro — o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine; ii) uno dei seguenti documenti: — una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato e, se del caso, confermi che sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera d); o — in caso di partite sigillate con un sigillo originale intatto, una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita attestante che il trasporto è avvenuto conformemente alla lettera d), punto ii), e, ove richiesto, alla lettera d), punto iii); iii) una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno; d) qualora gli animali siano stati scaricati nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona, l’autorità competente del paese terzo o territorio certifica quanto segue: i) ha autorizzato e sorvegliato lo scarico degli animali direttamente in strutture idonee al loro isolamento e alla loro manipolazione temporanea presso i locali del posto di controllo frontaliero del paese terzo o territorio; ii) sono state adottate misure efficaci per evitare contatti diretti o indiretti tra gli animali della partita e altri animali; iii) se necessario, è stata garantita una protezione efficace contro i vettori delle pertinenti malattie animali. 2.   Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
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Prescrizioni speciali per l’ingresso di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo (Art. 178 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo