Art. 179
Prescrizioni speciali per l’ingresso di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni speciali per l’ingresso di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio
1. La reintroduzione nell’Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:
a)
il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine - o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC - o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
b)
uno dei seguenti documenti:
i)
una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;
o
ii)
in caso di partite sigillate o di contenitori non aperti, una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;
c)
una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno.
2. Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
Storico versioni
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