Art. 130

Divieto relativo all’ingresso di sangue fresco

In vigore dal 30 gen 2020
Divieto relativo all’ingresso di sangue fresco L’ingresso nell’Unione di partite di sangue fresco di ungulati destinato al consumo umano non è consentito.
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Divieto relativo all’ingresso di sangue fresco (Art. 130 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo