Art. 130 · Divieto relativo all’ingresso di sangue fresco

Art. 130

Divieto relativo all’ingresso di sangue fresco

In vigore dal 30 gen 2020
Divieto relativo all’ingresso di sangue fresco L’ingresso nell’Unione di partite di sangue fresco di ungulati destinato al consumo umano non è consentito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-130