Art. 129
Specie da cui sono ottenute le carni fresche di ungulati
In vigore dal 30 gen 2020
Specie da cui sono ottenute le carni fresche di ungulati
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono ottenute dalle seguenti specie:
a)
in caso di ungulati detenuti, tutte le specie di ungulati;
b)
in caso di ungulati selvatici e di ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento, tutte le specie di ungulati ad eccezione dei bovini, degli ovini, dei caprini e delle razze domestiche dei suini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-129