Art. 131

Periodo di permanenza precedente la macellazione o l’abbattimento degli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche

In vigore dal 30 gen 2020
Periodo di permanenza precedente la macellazione o l’abbattimento degli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche 1.   Gli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche destinate all’ingresso nell’Unione non sono tenuti a rispettare un periodo di permanenza prima della macellazione o dell’abbattimento purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da: a) un altro paese terzo o territorio o un’altra zona elencati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche ottenute dalle stesse specie di ungulati, dove gli ungulati detenuti siano rimasti per almeno tre mesi prima della macellazione; o b) uno Stato membro. 2.   Gli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche destinate all’ingresso nell’Unione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono aver rispettato, immediatamente prima della data di macellazione o di abbattimento, un periodo di permanenza continuativo conformemente all’allegato XXIII durante il quale: a) sono rimasti nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona; b) sono rimasti nello stabilimento di origine; c) non sono stati a contatto con ungulati di stato sanitario inferiore.
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Periodo di permanenza precedente la macellazione o l’abbattimento degli ungulati detenuti da cui sono ottenute le carni fresche (Art. 131 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo