Art. 132
Deroga alla spedizione diretta al macello degli animali detenuti da cui sono ottenute le carni fresche
In vigore dal 30 gen 2020
Deroga alla spedizione diretta al macello degli animali detenuti da cui sono ottenute le carni fresche
In deroga all’, lettera b), l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti che non soddisfano tali prescrizioni è consentito purché le carni fresche di tali partite siano ottenute da bovini, ovini o caprini, e:
a)
gli ungulati siano passati per un unico stabilimento che effettua operazioni di raccolta, che soddisfa le prescrizioni di cui all’, lettera b), dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima dell’arrivo al macello;
b)
l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine abbia fornito ulteriori garanzie che lo stato sanitario degli ungulati, durante il movimento dallo stabilimento di origine al macello, non sia stato compromesso;
c)
il paese terzo, il territorio o la loro zona di cui alla lettera b) siano autorizzati nell’elenco relativamente a tale deroga.
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