Art. 128
Manipolazione e preparazione delle carni fresche nello stabilimento di origine delle carni fresche
In vigore dal 30 gen 2020
Manipolazione e preparazione delle carni fresche nello stabilimento di origine delle carni fresche
Le partite di carni fresche devono essere tenute rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche, stabilite agli articoli da 124 a 146, per l’intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:
a)
al loro imballaggio per essere poi immagazzinate o spedite nell’Unione;
o
b)
al loro arrivo nell’Unione in caso di carni fresche non imballate.
Storico versioni
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