Art. 127

Manipolazione, durante l’abbattimento o la macellazione, degli animali da cui sono ottenute le carni fresche

In vigore dal 30 gen 2020
Manipolazione, durante l’abbattimento o la macellazione, degli animali da cui sono ottenute le carni fresche L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante l’abbattimento o la macellazione.
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Manipolazione, durante l’abbattimento o la macellazione, degli animali da cui sono ottenute le carni fresche (Art. 127 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo