Art. 126

Ispezioni ante mortem e post mortem

In vigore dal 30 gen 2020
Ispezioni ante mortem e post mortem L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali detenuti e selvatici è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali sottoposti alle seguenti ispezioni: a) in caso di animali detenuti: i) un’ispezione ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione; ii) un’ispezione post mortem effettuata, senza indugio, dopo l’abbattimento o la macellazione. b) in caso di animali selvatici, un’ispezione post mortem effettuata, senza indugio, dopo l’abbattimento. Le ispezioni di cui al primo comma devono essere state effettuate da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona al fine di escludere la presenza delle malattie pertinenti di cui all’allegato I e delle malattie emergenti.
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Ispezioni ante mortem e post mortem (Art. 126 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo