Art. 16

Notifiche di quantitativi alla Commissione

In vigore dal 17 dic 2019
Notifiche di quantitativi alla Commissione 1.   Salvo disposizione contraria del titolo III, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande di titoli di importazione o di esportazione per ciascun contingente tariffario: a) prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; b) prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario: a) prima dell’ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; b) prima del 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre; c) prima del decimo giorno del mese successivo al rilascio, nel caso di titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi. Nei casi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. 4.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano a quest’ultima i quantitativi non utilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione e di esportazione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione o di esportazione e i quantitativi per cui tali titoli sono stati rilasciati. 5.   I quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione, rispettivamente, entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione. 6.   Se il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), per l’ultimo sottoperiodo. 7.   I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d’ordine e origine. 8.   Per le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento e relative ai contingenti tariffari per le carni bovine con i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nella parte B dell’allegato XV del presente regolamento. 9.   L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.
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Notifiche di quantitativi alla Commissione (Art. 16 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo