Art. 11

Rilascio di titoli di importazione e di esportazione

In vigore dal 17 dic 2019
Rilascio di titoli di importazione e di esportazione 1.   Il presente articolo non si applica ai titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi. 2.   I titoli sono rilasciati soltanto per le domande notificate alla Commissione. 3.   I titoli sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese. Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati al massimo entro il settimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. 4.   I titoli validi a decorrere dal 1o gennaio sono rilasciati nel periodo dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente. Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Se la data di rilascio è successiva al 1o gennaio, i titoli sono validi dalla data di emissione, senza modifica dell’ultimo giorno di validità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:761:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rilascio di titoli di importazione e di esportazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo