Art. 11
Rilascio di titoli di importazione e di esportazione
In vigore dal 17 dic 2019
Rilascio di titoli di importazione e di esportazione
1. Il presente articolo non si applica ai titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.
2. I titoli sono rilasciati soltanto per le domande notificate alla Commissione.
3. I titoli sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati al massimo entro il settimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
4. I titoli validi a decorrere dal 1o gennaio sono rilasciati nel periodo dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente.
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Se la data di rilascio è successiva al 1o gennaio, i titoli sono validi dalla data di emissione, senza modifica dell’ultimo giorno di validità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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