Art. 12
Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione
In vigore dal 17 dic 2019
Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione
1. Le seguenti sezioni dei moduli di titoli di importazione o di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:
a)
nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d’ordine del contingente tariffario;
b)
nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;
c)
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;
d)
nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo contiene la dicitura «Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18» (12);
e)
quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura «L’, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica» (13).
2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati in tale sistema.
Storico versioni
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