Art. 10

Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli

In vigore dal 17 dic 2019
Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli 1.   Fatta eccezione per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, per ciascun contingente tariffario la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Gli Stati membri applicano il coefficiente ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo notificata alla Commissione. Il coefficiente di attribuzione è calcolato sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri e secondo il metodo di cui al paragrafo 3. 2.   La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione per ciascun contingente tariffario mediante idonea pubblicazione in internet entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi richiesti. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre. 3.   Salvo disposizione contraria del titolo III, il coefficiente di attribuzione per i titoli non supera il 100 % ed è calcolato come segue: [(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %. Il coefficiente di attribuzione è arrotondato a sei cifre. La Commissione adegua il coefficiente di attribuzione per garantire che i quantitativi disponibili per il periodo o il sottoperiodo contingentale di importazione o di esportazione non siano superati. 4.   Se il quantitativo contingentale per un sottoperiodo o nell’ambito del sistema delle domande mensili è esaurito, la Commissione sospende la presentazione di ulteriori domande fino alla fine del periodo o del sottoperiodo contingentale. La sospensione è revocata quando si rendono disponibili quantitativi entro lo stesso periodo contingentale a seguito della notifica di quantitativi non utilizzati. La Commissione notifica alle autorità emittenti degli Stati membri la sospensione, la revoca della sospensione e il quantitativo disponibile nell’ambito di un contingente tariffario mediante opportuna pubblicazione in internet. 5.   I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati per i quantitativi calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione o di esportazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore. 6.   I quantitativi non assegnati o non utilizzati durante un sottoperiodo sono determinati in base alle informazioni notificate alla Commissione dagli Stati membri. Tali quantitativi sono aggiunti ai quantitativi disponibili per essere ridistribuiti nell’ambito dello stesso periodo contingentale di importazione o di esportazione. 7.   Prima di calcolare il coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa obbligatoria degli operatori a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2020/760, la Commissione può chiedere all’autorità emittente competente di verificare il fascicolo LORI dei richiedenti. La richiesta è presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti. Tuttavia, per i quantitativi notificati entro il 6 dicembre, tale richiesta deve essere presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) dell’8 dicembre. Le autorità emittenti forniscono alla Commissione un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le richieste. 8.   Le autorità emittenti rispondono alle richieste della Commissione di cui al paragrafo 7 entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del ventunesimo giorno del mese successivo alla richiesta. 9.   Per le richieste trasmesse entro l’8 dicembre, le autorità emittenti rispondono entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 7 gennaio. 10.   Se l’autorità emittente non risponde alla Commissione entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9, tale autorità non accetta alcuna ulteriore domanda di titolo presentata dall’operatore in questione.
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Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo