Art. 8

Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione

In vigore dal 17 dic 2019
Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione 1.   Le domande di titoli incomplete o non conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono dichiarate irricevibili. 2.   Se l’autorità emittente dichiara la domanda di titolo irricevibile, notifica all’operatore per iscritto la decisione di irricevibilità della domanda, unitamente ai motivi della decisione. Tale notifica informa l’operatore circa il diritto di ricorso contro la decisione di irricevibilità, la procedura applicabile e i termini del ricorso. 3.   Le domande di titoli non possono essere dichiarate irricevibili per errori materiali di modesta entità che non modificano gli elementi essenziali della domanda. 4.   Gli agenti doganali o i rappresentanti doganali del richiedente non sono autorizzati a presentare domanda di titoli nell’ambito dei contingenti tariffari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Essi non possono essere detentori di titoli rilasciati a norma del presente regolamento.
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Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo